Sorveglianza Medica Sanitaria
DESCRIZIONE
Il Decreto Legislativo Unico 81/2008, all’articolo 18, impone al datore di lavoro l’obbligo di designare il medico competente per condurre la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e di inviare i lavoratori alle visite mediche nei tempi indicati nel programma di sorveglianza sanitaria. Solo i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un potenziale pericolo per la salute devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria (articolo 242 del d.lgs. 81/2008).
L’attivazione della sorveglianza sanitaria implica la nomina del medico competente. Quest’ultimo elabora il programma di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e lo implementa seguendo criteri e protocolli basati sull’evidenza. Gli accertamenti preventivi sono finalizzati a verificare l’assenza di controindicazioni alla specifica mansione che il lavoratore deve svolgere
COSA PREVEDE
- Visita Medica Preventiva:
- Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro destinato al lavoratore.
- Obiettivo: Valutare l’idoneità alla mansione specifica.
- Visita Medica Periodica:
- SControllare lo stato di salute dei lavoratori.
- Obiettivo: Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Periodicità: Di norma, una volta l’anno, salvo diversa indicazione normativa o valutazione del rischio da parte del medico competente.
- Visita Medica su Richiesta del Lavoratore:
- Valutare correlazioni con rischi professionali o condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa.
- Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita Medica in Occasione del Cambio della Mansione:
- Verificare l’idoneità alla nuova mansione.
- Visita Medica alla Cessazione del Rapporto di Lavoro:
- In conformità con la normativa vigente.
- Visita Medica Preventiva in Fase Preassuntiva:
- Valutare l’idoneità alla mansione prima dell’assunzione.
- Visita Medica Prima della Ripresa del Lavoro:
- Verificare l’idoneità alla mansione dopo un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni.
La tipologia di visita medica e il protocollo sanitario sono correlati ai rischi lavorativi esposti nel documento di valutazione dei rischi, al quale il medico competente contribuisce obbligatoriamente (Art. 25 D.Lgs 81/2008).
In particolare, il medico competente può effettuare, oltre alla visita medica generale, esami come spirometria, visiotest, elettrocardiogramma, audiometria, analisi del sangue (compreso l’alcool test), ed esame delle urine (compreso l’esame per valutare la dipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope).
La verifica di condizioni di dipendenza da alcool e droghe è possibile solo su determinate categorie di lavoratori e mansioni, come specificato nell’Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 e nell’Intesa del 5 giugno 2003 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.